(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 17 del 26 aprile 2017) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
 
(Omissis); 
  Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo  in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema
delle autonomie locali) ed in particolare l'art. 15; 
  Vista la legge regionale 6 ottobre 2016,  n.  70  (Disposizioni  in
materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di
comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul
riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali nn.  68/2011,
22/2015, 70/2015, 9/2016) ed in l'art. 7; 
  Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 12  novembre
2012, n. 62/R (Regolamento di attuazione  dell'art.  15  della  legge
regionale 27 dicembre 2011, n. 68 «Norme sul sistema delle  Autonomie
Locali» concernente il sistema integrato  di  contrasto  all'evasione
fiscale); 
  Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali  nella  seduta
del 16 gennaio 2017; 
  Visto il  parere  della  competente  commissione  consiliare  nella
seduta dell'8 febbraio 2017; 
  Visto il parere favorevole  del  Comitato  di  direzione,  espresso
nella seduta del 15 dicembre 2016; 
  Visto il parere della competente struttura di cui all'art.  17  del
Regolamento 19 luglio 2016, n. 5 (Regolamento  interno  della  Giunta
regionale); 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 10  aprile  2017,  n.
354; 
  Considerato quanto segue: 
    1. le attivita' di controllo, verifica  e  recupero  delle  somme
evase promosse dai comuni al fine del contrasto all'evasione  possono
e devono essere rafforzate,  tramite  azioni  progettuali  specifiche
volte a potenziare e a qualificare  le  capacita'  di  intervento  in
questo ambito tramite incentivazione  delle  dotazioni  tecnologiche,
definizione di procedure integrate, iniziative formative a  carattere
specialistico; 
    2.  e'  necessario  procedere,  in  conseguenza  delle  modifiche
apportate alla l.r. n. 68/11, e segnatamente all'art. 15, dalla  l.r.
n. 70/2016 alla sostituzione del regolamento che di tale articolo da'
concreta attuazione, anche tenendo conto dell'esperienza maturata nel
corso della pregressa applicazione del regolamento stesso; 
    3. e' opportuno mantenere un clima di  condivisione  e  confronto
con e tra le realta' comunali in materia di  contrasto  all'evasione,
sia per comprendere  le  specifiche  esigenze  nei  diversi  contesti
territoriali sia per diffondere e valorizzare esperienze e  sostenere
ed esportare proposte e progetti; 
    4.  e'  opportuno  incentivare,  all'interno  dei  singoli  enti,
l'integrazione degli uffici direttamente e  indirettamente  coinvolti
nelle  attivita'  legate  alla  fiscalita'  locale  e  al   contrasto
all'evasione, in primis ufficio tributi e polizia locale; 
    5. e' necessario dare immediata operativita' al regolamento anche
in considerazione delle scadenze in esso previste; 
    6. il Consiglio delle  Autonomie  Locali,  nella  seduta  del  16
gennaio 2016 ha espresso - ai  sensi  dell'art.  66,  comma  3  dello
Statuto - parere favorevole al testo della proposta di regolamento di
cui alla summenzionata delibera di  Giunta  regionale  n.  1415/2016,
condizionandolo al  fatto  che  «la  progettazione  a  livello  sovra
comunale,  finalizzata  al  contrasto  all'evasione  fiscale,  faccia
riferimento alle  realta'  istituzionali  esistenti  delle  Province,
della Citta' metropolitana e delle Unioni di Comuni»; 
    7. la modifica proposta dal CdAL non  puo'  essere  accolta  alla
luce del fatto che nella formulazione del comma 2 dell'art. 15  della
l.r. n. 68/2011 appare  palese  ed  inequivocabile  la  volonta'  del
legislatore regionale di assumere a  riferimento  per  l'applicazione
dell'art. 15 medesimo ambiti territoriali diversi e non riconducibili
a quelle  costituiti  dalle  realta'  istituzionali  esistenti  delle
Province, della Citta' Metropolitana e delle Unioni di Comuni; 
    8. le osservazioni e raccomandazioni contenute nel  parere  della
Prima commissione consiliare  sono  accolte  ed  e'  conseguentemente
modificato il testo del regolamento; 
    9.  per  assicurare  la  tempestiva  efficacia  delle  norme   e'
necessario prevedere l'entrata in vigore anticipata; 
  Si approva il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Interventi finanziabili 
 
  1.     Sono     finanziabili     gli     interventi     finalizzati
all'intensificazione  e  alla  diversificazione  dell'attivita'   dei
comuni  in  materia  tributaria  e  di   contrasto   all'elusione   e
all'evasione fiscale, presentati in unica proposta progettuale da due
o piu' comuni appartenenti ad una stessa zona  territoriale  omogenea
ai sensi dell'art. 15, comma 2, della  legge  regionale  27  dicembre
2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). 
  2. Le proposte progettuali  devono  riguardare  una  o  piu'  delle
seguenti fattispecie: 
    a) sistemi e strumenti informatici per il contrasto  all'evasione
fiscale; 
    b) formazione del personale riconducibile  alle  materie  e  alle
finalita' oggetto del presente regolamento; 
    c) collaborazione  e  integrazione  professionale  tra  gli  enti
relativamente alle materie  oggetto  e  alle  finalita'  oggetto  del
presente regolamento; 
    d) diffusione della cultura della legalita' tributaria contro  il
fenomeno dell'evasione.