(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 26 aprile 2017) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E m a n a il seguente regolamento: (Omissis); Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione); Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) ed in particolare l'art. 15; Vista la legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70 (Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali nn. 68/2011, 22/2015, 70/2015, 9/2016) ed in l'art. 7; Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 12 novembre 2012, n. 62/R (Regolamento di attuazione dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 «Norme sul sistema delle Autonomie Locali» concernente il sistema integrato di contrasto all'evasione fiscale); Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 16 gennaio 2017; Visto il parere della competente commissione consiliare nella seduta dell'8 febbraio 2017; Visto il parere favorevole del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 15 dicembre 2016; Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17 del Regolamento 19 luglio 2016, n. 5 (Regolamento interno della Giunta regionale); Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 354; Considerato quanto segue: 1. le attivita' di controllo, verifica e recupero delle somme evase promosse dai comuni al fine del contrasto all'evasione possono e devono essere rafforzate, tramite azioni progettuali specifiche volte a potenziare e a qualificare le capacita' di intervento in questo ambito tramite incentivazione delle dotazioni tecnologiche, definizione di procedure integrate, iniziative formative a carattere specialistico; 2. e' necessario procedere, in conseguenza delle modifiche apportate alla l.r. n. 68/11, e segnatamente all'art. 15, dalla l.r. n. 70/2016 alla sostituzione del regolamento che di tale articolo da' concreta attuazione, anche tenendo conto dell'esperienza maturata nel corso della pregressa applicazione del regolamento stesso; 3. e' opportuno mantenere un clima di condivisione e confronto con e tra le realta' comunali in materia di contrasto all'evasione, sia per comprendere le specifiche esigenze nei diversi contesti territoriali sia per diffondere e valorizzare esperienze e sostenere ed esportare proposte e progetti; 4. e' opportuno incentivare, all'interno dei singoli enti, l'integrazione degli uffici direttamente e indirettamente coinvolti nelle attivita' legate alla fiscalita' locale e al contrasto all'evasione, in primis ufficio tributi e polizia locale; 5. e' necessario dare immediata operativita' al regolamento anche in considerazione delle scadenze in esso previste; 6. il Consiglio delle Autonomie Locali, nella seduta del 16 gennaio 2016 ha espresso - ai sensi dell'art. 66, comma 3 dello Statuto - parere favorevole al testo della proposta di regolamento di cui alla summenzionata delibera di Giunta regionale n. 1415/2016, condizionandolo al fatto che «la progettazione a livello sovra comunale, finalizzata al contrasto all'evasione fiscale, faccia riferimento alle realta' istituzionali esistenti delle Province, della Citta' metropolitana e delle Unioni di Comuni»; 7. la modifica proposta dal CdAL non puo' essere accolta alla luce del fatto che nella formulazione del comma 2 dell'art. 15 della l.r. n. 68/2011 appare palese ed inequivocabile la volonta' del legislatore regionale di assumere a riferimento per l'applicazione dell'art. 15 medesimo ambiti territoriali diversi e non riconducibili a quelle costituiti dalle realta' istituzionali esistenti delle Province, della Citta' Metropolitana e delle Unioni di Comuni; 8. le osservazioni e raccomandazioni contenute nel parere della Prima commissione consiliare sono accolte ed e' conseguentemente modificato il testo del regolamento; 9. per assicurare la tempestiva efficacia delle norme e' necessario prevedere l'entrata in vigore anticipata; Si approva il presente regolamento: Art. 1 Interventi finanziabili 1. Sono finanziabili gli interventi finalizzati all'intensificazione e alla diversificazione dell'attivita' dei comuni in materia tributaria e di contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, presentati in unica proposta progettuale da due o piu' comuni appartenenti ad una stessa zona territoriale omogenea ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). 2. Le proposte progettuali devono riguardare una o piu' delle seguenti fattispecie: a) sistemi e strumenti informatici per il contrasto all'evasione fiscale; b) formazione del personale riconducibile alle materie e alle finalita' oggetto del presente regolamento; c) collaborazione e integrazione professionale tra gli enti relativamente alle materie oggetto e alle finalita' oggetto del presente regolamento; d) diffusione della cultura della legalita' tributaria contro il fenomeno dell'evasione.